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La Marina chiarisce l’applicazione dell’indennità notturna

Lo Stato Maggiore Marina ha risposto alla nostra richiesta di chiarimenti sulle indennità notturne inserite nel rinnovo contrattuale per il triennio 2022 – 2024 (artt. 11 e 12 del DPR 52/2025) inviata lo scorso 25 settembre.

L’effetto della nostra richiesta

SIM Marina aveva evidenziato le numerose criticità interpretative, specialmente riguardo l’indennità notturna connessa ai servizi di guardia armati e non armati.

Lo Stato Maggiore Difesa, a seguito delle richieste pervenute ha coordinato una interpretazione chiarificatrice.

A seguito di questo approfondimento, lo SMM ha emanato in data 11 febbraio 2026 un nuovo documento indirizzato agli Alti Comandi della F.A. ed a SIM Marina.

Quando competono le indennità

Sulla base delle risultanze interforze e delle indicazioni dello SMM, riportiamo in modo chiaro i principali elementi chiarificatrici della disciplina vigente:

a) L’indennità notturna “di navigazione” art. 11 spetta al personale imbarcato in regime di C.F.I. che svolge attività nell’arco temporale tra le ore 22.00 e le ore 06.00, per almeno 4 ore anche non continuative. Può essere corrisposta per un massimo di 10 turni notturni.

b) l’indennità di cui all’art. 12 è attribuita al personale che svolge “servizi armati e non” durante l’arco notturno (tra le ore 22.00 e le ore 06.00), per almeno 4 ore anche non continuative, a meno che il personale fruisca di “recupero psicofisico” espressamente disposto da consegne o ordini di servizio durante lo svolgimento del servizio, anche se svolto presso installazioni militari o mezzi militari. Questa indennità è cumulabile con il compenso forfetario di guardia, ma non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario nè con l’indennità di cui all’art. 11 del citato DPR 52/2025;

Una ulteriore specificazione da tenere in considerazione

Altre Forze Armate nelle loro disposizioni, sempre derivanti dal coordinamento dello Stato Maggiore Difesa, e quindi di reale interpretazione dell’articolo 12 hanno aggiunto:

Il tempo in cui il personale è accasermato nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione o non può allontanarsi dall’Ente perchè prontamente impiegabile non può configurarsi come recupero psico-fisico e deve essere conteggiato ai fini dell’indennità“.

L’indennità notturna per servizi armati e non compete a tutto il personale di guardia che ha l’obbligo di permanere all’interno della Caserma o Unità Navale a meno che nelle consegne non sia espressamente indicato che un determinato periodo di tempo sia utilizzato ai fini di un recupero psico-fisico.

La criticità che permane: esclusione del personale turnista

Nella circolare dello SMM è anche riportata l’interpretazione che il personale turnista impiegato in turno auto-compensante è escluso dall’applicazione delle indennità notturne, in particolare dell’art. 12 del DPR 52/2025.

Questa interpretazione genera una disparità evidente, che SIM Marina porterà all’attenzione degli organi competenti e della Funzione Pubblica nell’ambito del rinnovo contrattuale 2025–2027, affinché si giunga finalmente a una soluzione equa e non discriminatoria.

SIM Marina per i propri associati

SIM Marina ha Invitato ogni associato a segnalare tempestivamente eventuali casi in cui il proprio Comando, dopo le disposizioni ricevute dagli AA.CC.PP, non applichi correttamente quanto disposto dallo SMM nel documento dell’11 febbraio, così da poter intervenire a tutela dei propri associati.

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