La licenza di trasferimento: cos’è e come si richiede

licenza di trasferimento militari
La licenza di trasferimento consente al personale militare di usufruire di un periodo di assenza dal servizio in caso di cambio sede, per esigenze di trasloco e riorganizzazione personale o familiare.

La licenza straordinaria speciale di trasferimento è una tipologia di licenza concessa ai militari che vengono trasferiti da una sede ad un’altra sia in territorio nazionale che estero.

È uno strumento fondamentale per tutelare il militare nei delicati momenti di cambio sede, evitando disagi operativi e garantendo il tempo necessario per la riorganizzazione personale e familiare.

Ecco tutto quello che c’è da sapere

In caso di trasferimento da una sede a un’altra, il personale in servizio permanente delle Forze Armate ha diritto a una licenza straordinaria speciale finalizzata a consentire il trasloco e la riorganizzazione personale e familiare presso la nuova sede di servizio, sia in ambito nazionale sia all’estero.

A chi si applica la licenza di trasferimento

La licenza straordinaria speciale di trasferimento si applica al personale militare in servizio permanente delle Forze Armate che:

  • riceve un ordine di trasferimento, d’autorità o a domanda;
  • cambia sede di servizio, in ambito nazionale o estero;
  • deve provvedere al trasloco o alla riorganizzazione personale e/o familiare.

Per la Marina Militare, il concetto di sede di servizio può comprendere anche la sede di assegnazione, limitatamente ai trasferimenti da o per Unità Navali.

Quanti giorni spettano?

La durata della licenza varia in base alla situazione familiare e all’anzianità di servizio:

  • 20 giorni per il personale coniugato, con famiglia a carico oppure con almeno 10 anni di servizio;
  • 10 giorni per il personale senza famiglia a carico e con meno di 10 anni di servizio.

Riferimenti normativi

La licenza straordinaria speciale di trasferimento è regolata dalla Guida Tecnica in materia di licenze, permessi e riposi in godimento al personale militare edita dalla Direzione Generale del Personale militare e reperibile al sotto riportato link:

Stato giuridico – Prot. N. M_D AB05933 REG2023 0332943 06-06-2023 – II Rep. Stato giuridico e avanz. – Guida Tecnica in materia di licenze, permessi e riposi in godimento al personale militare

Requisiti fondamentali

Per poter richiedere la licenza devono sussistere le seguenti condizioni:

  • ordine di trasferimento con cambio di sede di servizio (per la Marina Militare, il concetto di sede di servizio può comprendere anche la sede di assegnazione, limitatamente ai trasferimenti da/per Unità Navale);
  • comprovate esigenze di trasloco e/o riorganizzazione familiare, da motivare al Comandante corrispondente.

Come si richiede la licenza di trasferimento

La licenza straordinaria speciale di trasferimento deve essere richiesta dal militare al proprio Comando di appartenenza, a seguito dell’emanazione dell’ordine di trasferimento.

La domanda deve:

  • indicare il periodo di fruizione richiesto;
  • essere motivata in relazione alle esigenze di trasloco e/o riorganizzazione personale o familiare;
  • tenere conto delle esigenze di servizio, che restano prevalenti.

La concessione della licenza è subordinata all’autorizzazione del Comandante competente, che valuta la sussistenza dei presupposti e la compatibilità con l’attività operativa del Reparto.

 Come si calcolano i giorni di licenza?

La licenza di trasferimento, rientrando tra le licenze straordinarie, è computata in giorni calendariali. Pertanto, i giorni festivi e non lavorativi sono conteggiati solo se ricompresi nel periodo richiesto e autorizzato.

Il militare può includere nella richiesta sia i giorni feriali sia quelli festivi o feriali non lavorativi. Ad esempio, per evitare l’impiego in servizi di guardia, comandate o attività nei giorni non lavorativi, è possibile includere anche i cosiddetti giorni rossi. In alternativa, la licenza può essere frazionata limitandola ai soli giorni feriali.

Nota bene: la licenza straordinaria speciale di trasferimento non concorre al limite dei 45 giorni annui previsto per le altre licenze straordinarie.

Se i giorni non bastano…

Qualora sopraggiungano esigenze impreviste che rendano necessario prolungare la permanenza nella sede di trasloco, possono essere valutate le seguenti opzioni:

  • estensione della licenza di trasferimento già in corso (ad esempio, includendo il fine settimana precedente);
  • fruizione di licenza ordinaria, cumulabile con quella straordinaria, senza computo dei giorni festivi antecedenti.

Ripresa del servizio: cosa si intende

Tra un periodo di licenza e quello successivo è richiesta l’effettiva ripresa del servizio. Tale previsione è stata introdotta per chiarire le modalità di fruizione ed evitare interpretazioni difformi, nonché per tutelare il personale da eventuali richiami in servizio durante i giorni festivi o di riposo contigui.

Impegni di servizio

Per prevenire impegni lavorativi non programmati a ridosso della licenza, il militare può includere nel periodo di fruizione anche le giornate festive, e/o feriali non lavorative, qualora l’orario settimanale sia su 5 giorni, adiacenti all’inizio e alla fine della licenza.

A titolo esemplificativo, in una settimana lavorativa su cinque giorni:

  • includendo sabato e domenica prima e dopo, si totalizzano 9 giorni di licenza;
  • limitandosi al periodo lunedì–venerdì, si totalizzano 5 giorni.

L’inclusione dei giorni non lavorativi consente di evitare richiami imprevisti o l’assegnazione a servizi di guardia o ispezione.

Quando non può essere concessa

La licenza di trasferimento non è concedibile quando il movimento avviene tra Enti/Reparti ubicati nella stessa sede di servizio.

In tali casi, qualora sussistano comunque esigenze documentate di trasloco o riorganizzazione familiare, il Comandante di Corpo può concedere una licenza straordinaria per gravi motivi, nella misura ritenuta necessaria.

La licenza non è inoltre concedibile se il militare, già pendolare dalla località di alloggio alla precedente sede, continua a effettuare il pendolarismo verso la nuova destinazione senza cambiare abitazione.

Rientrano nelle esigenze di “trasloco” e “riorganizzazione familiare” non solo il trasferimento di mobili e masserizie, ma anche il semplice cambio di abitazione, con i relativi adempimenti anagrafici e organizzativi. Tali esigenze sono riconosciute anche per il nucleo familiare monocomponente.

E all’estero?

Al personale trasferito all’estero spetta una licenza straordinaria speciale di trasferimento per la partenza e per il rientro, nelle seguenti misure:

  • 30 giorni al personale coniugato o con famiglia a carico e, in ogni caso, con almeno 10 anni di servizio;
  • 20 giorni al personale senza famiglia a carico e con meno di 10 anni di servizio.

Riepilogo dei punti chiave

  • La licenza straordinaria speciale di trasferimento spetta in caso di cambio di sede di servizio, sia d’autorità sia a domanda;
  • È concessa per reali esigenze di trasloco e/o riorganizzazione personale o familiare;
  • Le esigenze devono essere motivate e la licenza deve essere richiesta al proprio Comando, che ne valuta la concessione in relazione alle esigenze di servizio;
  • La riorganizzazione è riconosciuta anche per il singolo militare (nucleo monocomponente) e può includere attività collaterali al cambio sede (ricerca alloggio, cambio medico di base, attivazione utenze, trasferimento effetti personali);
  • La licenza non concorre al limite dei 45 giorni annui di licenza straordinaria;
  • La durata varia da 10 a 20 giorni, è frazionabile ed è calcolata in giorni calendariali;
  • Possono essere inclusi, se richiesti e autorizzati, anche i giorni festivi o non lavorativi;
  • La licenza ha validità di 3 anni dalla data del trasferimento.

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