La licenza straordinaria speciale di trasferimento è una tipologia di licenza concessa ai militari che vengono trasferiti da una sede ad un’altra sia in territorio nazionale che estero.
È uno strumento fondamentale per tutelare il militare nei delicati momenti di cambio sede, evitando disagi operativi e garantendo il tempo necessario per la riorganizzazione personale e familiare.
Ecco tutto quello che c’è da sapere
In caso di trasferimento da una sede a un’altra, il personale in servizio permanente delle Forze Armate ha diritto a una licenza straordinaria speciale finalizzata a consentire il trasloco e la riorganizzazione personale e familiare presso la nuova sede di servizio, sia in ambito nazionale sia all’estero.
A chi si applica la licenza di trasferimento
La licenza straordinaria speciale di trasferimento si applica al personale militare in servizio permanente delle Forze Armate che:
- riceve un ordine di trasferimento, d’autorità o a domanda;
- cambia sede di servizio, in ambito nazionale o estero;
- deve provvedere al trasloco o alla riorganizzazione personale e/o familiare.
Per la Marina Militare, il concetto di sede di servizio può comprendere anche la sede di assegnazione, limitatamente ai trasferimenti da o per Unità Navali.
Quanti giorni spettano?
La durata della licenza varia in base alla situazione familiare e all’anzianità di servizio:
- 20 giorni per il personale coniugato, con famiglia a carico oppure con almeno 10 anni di servizio;
- 10 giorni per il personale senza famiglia a carico e con meno di 10 anni di servizio.
Riferimenti normativi
La licenza straordinaria speciale di trasferimento è regolata dalla Guida Tecnica in materia di licenze, permessi e riposi in godimento al personale militare edita dalla Direzione Generale del Personale militare e reperibile al sotto riportato link:
Requisiti fondamentali
Per poter richiedere la licenza devono sussistere le seguenti condizioni:
- ordine di trasferimento con cambio di sede di servizio (per la Marina Militare, il concetto di sede di servizio può comprendere anche la sede di assegnazione, limitatamente ai trasferimenti da/per Unità Navale);
- comprovate esigenze di trasloco e/o riorganizzazione familiare, da motivare al Comandante corrispondente.
Come si richiede la licenza di trasferimento
La licenza straordinaria speciale di trasferimento deve essere richiesta dal militare al proprio Comando di appartenenza, a seguito dell’emanazione dell’ordine di trasferimento.
La domanda deve:
- indicare il periodo di fruizione richiesto;
- essere motivata in relazione alle esigenze di trasloco e/o riorganizzazione personale o familiare;
- tenere conto delle esigenze di servizio, che restano prevalenti.
La concessione della licenza è subordinata all’autorizzazione del Comandante competente, che valuta la sussistenza dei presupposti e la compatibilità con l’attività operativa del Reparto.
Come si calcolano i giorni di licenza?
La licenza di trasferimento, rientrando tra le licenze straordinarie, è computata in giorni calendariali. Pertanto, i giorni festivi e non lavorativi sono conteggiati solo se ricompresi nel periodo richiesto e autorizzato.
Il militare può includere nella richiesta sia i giorni feriali sia quelli festivi o feriali non lavorativi. Ad esempio, per evitare l’impiego in servizi di guardia, comandate o attività nei giorni non lavorativi, è possibile includere anche i cosiddetti giorni rossi. In alternativa, la licenza può essere frazionata limitandola ai soli giorni feriali.
Nota bene: la licenza straordinaria speciale di trasferimento non concorre al limite dei 45 giorni annui previsto per le altre licenze straordinarie.
Se i giorni non bastano…
Qualora sopraggiungano esigenze impreviste che rendano necessario prolungare la permanenza nella sede di trasloco, possono essere valutate le seguenti opzioni:
- estensione della licenza di trasferimento già in corso (ad esempio, includendo il fine settimana precedente);
- fruizione di licenza ordinaria, cumulabile con quella straordinaria, senza computo dei giorni festivi antecedenti.
Ripresa del servizio: cosa si intende
Tra un periodo di licenza e quello successivo è richiesta l’effettiva ripresa del servizio. Tale previsione è stata introdotta per chiarire le modalità di fruizione ed evitare interpretazioni difformi, nonché per tutelare il personale da eventuali richiami in servizio durante i giorni festivi o di riposo contigui.
Impegni di servizio
Per prevenire impegni lavorativi non programmati a ridosso della licenza, il militare può includere nel periodo di fruizione anche le giornate festive, e/o feriali non lavorative, qualora l’orario settimanale sia su 5 giorni, adiacenti all’inizio e alla fine della licenza.
A titolo esemplificativo, in una settimana lavorativa su cinque giorni:
- includendo sabato e domenica prima e dopo, si totalizzano 9 giorni di licenza;
- limitandosi al periodo lunedì–venerdì, si totalizzano 5 giorni.
L’inclusione dei giorni non lavorativi consente di evitare richiami imprevisti o l’assegnazione a servizi di guardia o ispezione.
Quando non può essere concessa
La licenza di trasferimento non è concedibile quando il movimento avviene tra Enti/Reparti ubicati nella stessa sede di servizio.
In tali casi, qualora sussistano comunque esigenze documentate di trasloco o riorganizzazione familiare, il Comandante di Corpo può concedere una licenza straordinaria per gravi motivi, nella misura ritenuta necessaria.
La licenza non è inoltre concedibile se il militare, già pendolare dalla località di alloggio alla precedente sede, continua a effettuare il pendolarismo verso la nuova destinazione senza cambiare abitazione.
Rientrano nelle esigenze di “trasloco” e “riorganizzazione familiare” non solo il trasferimento di mobili e masserizie, ma anche il semplice cambio di abitazione, con i relativi adempimenti anagrafici e organizzativi. Tali esigenze sono riconosciute anche per il nucleo familiare monocomponente.
E all’estero?
Al personale trasferito all’estero spetta una licenza straordinaria speciale di trasferimento per la partenza e per il rientro, nelle seguenti misure:
- 30 giorni al personale coniugato o con famiglia a carico e, in ogni caso, con almeno 10 anni di servizio;
- 20 giorni al personale senza famiglia a carico e con meno di 10 anni di servizio.
Riepilogo dei punti chiave
- La licenza straordinaria speciale di trasferimento spetta in caso di cambio di sede di servizio, sia d’autorità sia a domanda;
- È concessa per reali esigenze di trasloco e/o riorganizzazione personale o familiare;
- Le esigenze devono essere motivate e la licenza deve essere richiesta al proprio Comando, che ne valuta la concessione in relazione alle esigenze di servizio;
- La riorganizzazione è riconosciuta anche per il singolo militare (nucleo monocomponente) e può includere attività collaterali al cambio sede (ricerca alloggio, cambio medico di base, attivazione utenze, trasferimento effetti personali);
- La licenza non concorre al limite dei 45 giorni annui di licenza straordinaria;
- La durata varia da 10 a 20 giorni, è frazionabile ed è calcolata in giorni calendariali;
- Possono essere inclusi, se richiesti e autorizzati, anche i giorni festivi o non lavorativi;
- La licenza ha validità di 3 anni dalla data del trasferimento.



