Il Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana è un Corpo ausiliario delle Forze Armate. Il suo personale è volontario e ordinariamente in congedo, ma quando viene richiamato per svolgere attività ausiliaria è soggetto alle norme che regolano lo status e la disciplina militare. Al tempo stesso, il Corpo è inserito nella Croce Rossa Italiana, che dal 2016 è una persona giuridica di diritto privato, pur mantenendo funzioni di interesse pubblico e un ruolo ausiliario dei pubblici poteri.
È una configurazione istituzionale particolare, che pone una questione non secondaria: a responsabilità, obblighi e impieghi propri dello status militare corrisponde un sistema di tutele economiche e previdenziali adeguato?
Il tema è diventato ancora più attuale nel 2026, con l’approvazione della Legge 1° aprile 2026, n. 48, entrata in vigore il 30 aprile, che delega il Governo a rivedere numerosi aspetti dell’ordinamento dei Corpi ausiliari della Croce Rossa, compreso il trattamento economico del personale richiamato.
Cos’è il Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana
Il Corpo Militare CRI è un Corpo ausiliario delle Forze Armate costituito da personale volontario in congedo.
Secondo i dati pubblicati dalla stessa Croce Rossa Italiana, nei ruoli in congedo sono presenti circa 17.000 iscritti, richiamati periodicamente anche per finalità addestrative. Si tratta di un’organizzazione nella quale trovano spazio competenze molto diverse e altamente specialistiche: medici, psicologi, chimici-farmacisti, commissari, contabili, infermieri, soccorritori e altre professionalità.
La Legge n. 48/2026 ha inoltre ampliato espressamente le categorie direttive previste dal ruolo unico, inserendo odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici, psicologi e dirigenti infermieri accanto alle figure già contemplate.
In caso di emergenze nazionali e internazionali il Corpo può mettere a disposizione ospedali da campo, presidi medici avanzati, nuclei sanitari e logistici mobili e capacità specialistiche, comprese quelle nel settore NBCR. La sua funzione, quindi, non è esclusivamente rappresentativa o cerimoniale, ma comprende attività operative di supporto alle Forze Armate e di risposta alle emergenze.
Un Corpo militare all’interno di un’Associazione di diritto privato
Per comprendere la peculiarità del Corpo bisogna partire dalla trasformazione della Croce Rossa Italiana.
Il Decreto legislativo n. 178/2012 ha trasferito dal 1° gennaio 2016 le funzioni della precedente CRI alla nuova Associazione della Croce Rossa Italiana, definita dalla legge come persona giuridica di diritto privato, iscritta nel Terzo settore.
La stessa norma precisa, però, che la CRI è di interesse pubblico, è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario ed è posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Tra le attività di interesse pubblico affidate all’Associazione rientra espressamente quella di svolgere attività ausiliaria delle Forze Armate, in Italia e all’estero, attraverso il Corpo Militare Volontario e il Corpo delle Infermiere Volontarie.
Non è quindi corretto ridurre la questione alla formula secondo cui dei militari sarebbero semplicemente “alle dipendenze di un ente privato”. La situazione è più complessa.
La CRI ha natura privatistica, ma esercita specifiche funzioni pubbliche e intrattiene un rapporto istituzionale diretto con lo Stato e con il Ministero della Difesa per le attività ausiliarie. Il Corpo Militare Volontario, a sua volta, conserva un ordinamento militare specificamente disciplinato dal Codice dell’ordinamento militare e dal relativo regolamento.
Proprio questa sovrapposizione tra natura privatistica dell’Associazione, funzione pubblica e status militare del personale richiamato rappresenta uno degli aspetti più peculiari dell’attuale sistema.
Cosa succede quando un militare CRI viene richiamato in servizio
Occorre distinguere la normale iscrizione nei ruoli in congedo dal richiamo in servizio per lo svolgimento dell’attività ausiliaria delle Forze Armate.
Dal 30 aprile 2026 la normativa stabilisce espressamente che il personale del Corpo, quando viene richiamato per tale attività, è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare previste per i militari in servizio.
La stessa legge di riforma prevede inoltre che i futuri decreti legislativi confermino, per il personale richiamato:
- la qualifica di pubblico ufficiale;
- la tutela relativa alla conservazione del posto di lavoro;
- le disposizioni previste per i lavoratori richiamati alle armi.
Anche un elemento simbolico assume qui un preciso significato giuridico: la Legge n. 48/2026 dispone che la futura regolamentazione dell’uniforme confermi l’utilizzo delle stellette a cinque punte come segno dello stato giuridico di militare del personale richiamato per l’attività ausiliaria delle Forze Armate.
Il personale, dunque, quando ricorrono le condizioni previste dalla legge, non svolge semplicemente un’attività di volontariato associativo: assume uno status militare con gli obblighi e le responsabilità che ne conseguono.
Ed è proprio la distinzione tra status militare e trattamento economico a rappresentare uno dei nodi più delicati dell’attuale disciplina.
Corpo Militare CRI e stipendio: cosa prevede la normativa
La normativa attualmente vigente è molto esplicita. L’articolo 5 del Decreto legislativo n. 178/2012, nel testo risultante dopo le modifiche del 2026, stabilisce che il richiamo in servizio del personale del Corpo Militare è disposto “in ogni caso senza assegni” e che il servizio prestato dai Corpi volontari della CRI è gratuito, ferme le specifiche disposizioni richiamate dalla legge.
Non è quindi corretto assimilare automaticamente il militare CRI richiamato a un militare professionista delle Forze Armate sotto il profilo retributivo.
La distinzione è importante: lo status militare non determina di per sé un’automatica equiparazione economica al personale delle Forze Armate.
Su questo punto è intervenuto anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3288 del 27 aprile 2026, pronunciandosi nell’ambito di un contenzioso relativo al trattamento economico del personale militare CRI. La decisione ha ribadito che non esiste una generale e automatica equiparazione con il trattamento economico delle Forze Armate, salvo le specifiche ipotesi e condizioni previste dall’ordinamento.
È però proprio il legislatore del 2026 ad aver riconosciuto la necessità di tornare sulla materia.
La Legge n. 48/2026 affida infatti al Governo il compito di procedere alla “revisione delle disposizioni in materia di trattamento economico del personale del Corpo militare volontario richiamato in servizio”.
Subito dopo, però, stabilisce che debba restare ferma la gratuità del servizio prestato.
È questo uno dei nodi centrali della futura riforma: in quale modo potrà essere rivisto concretamente il trattamento economico del personale richiamato mantenendo contemporaneamente il principio della gratuità?
Il problema previdenziale del servizio prestato in tempo di pace
Anche sul piano previdenziale è necessario distinguere tra diverse situazioni, evitando affermazioni generiche sull’assenza assoluta di qualsiasi tutela contributiva.
Esiste però una disposizione particolarmente rilevante.
L’articolo 1759 del Codice dell’ordinamento militare stabilisce che il servizio volontario prestato dal personale militare della Croce Rossa Italiana in tempo di pace non può essere valutato ai fini pensionistici come servizio prestato allo Stato o ad altri enti pubblici.
La situazione cambia per il servizio prestato in tempo di guerra o di grave crisi internazionale al seguito delle Forze Armate dello Stato, che lo stesso articolo considera, ai fini pensionistici, come servizio reso allo Stato. La disciplina è stata richiamata anche dall’INPS nella circolare n. 13 del 5 febbraio 2021 dedicata al richiamo alle armi presso la Croce Rossa Italiana.
È una distinzione di notevole rilievo, soprattutto quando il servizio volontario viene svolto con una certa continuità.
La domanda che ne deriva è inevitabile: come deve essere valorizzato un servizio che può richiedere professionalità specialistiche, disponibilità operativa e assunzione di responsabilità militari, quando viene svolto in tempo di pace?
La nuova legge delega richiama espressamente il trattamento economico, ma la questione della valorizzazione previdenziale del servizio rimane uno degli aspetti da osservare con particolare attenzione durante l’attuazione della riforma.
Militari e personale civile della Croce Rossa: due condizioni profondamente diverse
Il confronto con la componente civile della CRI è inevitabile, purché venga effettuato correttamente.
Non si tratta di mettere in discussione il diritto dei lavoratori civili a ricevere una retribuzione né di sostenere che personale civile e personale militare svolgano necessariamente le stesse mansioni. I due sistemi nascono da presupposti giuridici differenti.
Il confronto permette però di evidenziare una particolarità concreta dell’organizzazione.
Il Bilancio Sociale 2025 della Croce Rossa Italiana, approvato nel 2026, indica al 31 dicembre 2025 928 persone impiegate attraverso diverse forme di rapporto professionale, tra lavoro subordinato, somministrazione, collaborazione e lavoro autonomo.
Accanto a questa componente professionale retribuita opera il Corpo Militare Volontario, che la stessa CRI indica in circa 17.000 iscritti nei ruoli in congedo e per il quale la legge continua a sancire il principio della gratuità del servizio.
Naturalmente questi numeri descrivono realtà differenti e non possono essere messi direttamente a confronto come se si trattasse dello stesso organico o di mansioni equivalenti.
La questione è un’altra.
All’interno della stessa Associazione convivono rapporti professionali civili regolati attraverso contratti di lavoro, collaborazione o prestazione professionale e una componente militare che, quando richiamata per l’attività ausiliaria, assume status, disciplina, responsabilità e obblighi propri del servizio militare, pur rimanendo inserita in un sistema fondato normativamente sul volontariato e sulla gratuità.
Il punto, quindi, non è chiedersi perché il personale civile venga retribuito. È chiedersi quali tutele economiche, previdenziali e professionali debbano accompagnare l’impiego del personale militare quando le responsabilità assunte e le competenze richieste vanno ben oltre la normale partecipazione ad attività associative.
Professionalità specialistiche e gratuità del servizio
Questo interrogativo diventa ancora più rilevante se si considera la composizione del Corpo.
Come visto, il Corpo comprende numerose professionalità sanitarie, tecniche e amministrative altamente qualificate, per le quali possono essere richiesti percorsi universitari, abilitazioni, specializzazioni e competenze tecniche elevate.
Il volontariato rappresenta un elemento identitario fondamentale della Croce Rossa e dello stesso Corpo Militare Volontario. Ma una riflessione appare legittima quando prestazioni altamente specialistiche vengono richieste nell’ambito di attività istituzionali, operative o continuative.
Dove deve essere posto il punto di equilibrio tra la natura volontaria del Corpo e la necessità di riconoscere adeguatamente professionalità, responsabilità e disponibilità richieste al personale?
È una domanda alla quale la futura disciplina sarà chiamata, almeno in parte, a dare una risposta.
Il Corpo Militare CRI nelle missioni internazionali del 2026
La rilevanza operativa del Corpo emerge con particolare chiarezza anche dagli atti relativi alle missioni internazionali italiane del 2026.
Le deliberazioni esaminate e autorizzate dal Parlamento prevedono espressamente la possibilità di includere personale del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa in diversi dispositivi militari.
Tra questi figurano, nel 2026, i Balcani occidentali, il Libano e il Mediterraneo orientale, l’Iraq e il Medio Oriente, l’Operazione Levante, il Nord Africa e il Corno d’Africa, oltre ad altri dispositivi contemplati dalla programmazione delle missioni.
Questo non significa naturalmente che tutti gli appartenenti al Corpo siano destinati a tali teatri né che siano necessariamente impiegati in ciascuna delle operazioni indicate. Significa però che il Corpo Militare Volontario CRI è espressamente contemplato nello strumento con cui l’Italia organizza la propria presenza militare internazionale.
La questione relativa al trattamento del personale, quindi, non può essere letta soltanto nell’ambito del volontariato territoriale della Croce Rossa.
La riforma del Corpo Militare della Croce Rossa nel 2026
Con la Legge n. 48/2026 il Parlamento ha affidato al Governo una delega molto ampia per la revisione dell’ordinamento dei Corpi ausiliari CRI.
I decreti legislativi dovranno ridefinire organizzazione, impiego, mobilitazione, arruolamento, formazione, gradi, stato giuridico, richiami, disciplina, avanzamento, trattamento economico e uso dell’uniforme.
Tra le novità previste figura anche l’apertura dell’arruolamento al personale femminile, superando nell’ambito della futura disciplina una delle caratteristiche storiche del Corpo.
Il Governo dispone di dodici mesi dall’entrata in vigore della legge per adottare i decreti legislativi, secondo il procedimento e con le eventuali proroghe tecniche previste dalla stessa delega.
Una riforma senza nuovi oneri: quanto spazio esiste per cambiare davvero il trattamento?
Il passaggio più delicato della Legge n. 48/2026 riguarda probabilmente i vincoli finanziari.
Da un lato, il Governo deve rivedere il trattamento economico del personale richiamato in servizio.
Dall’altro, la legge stabilisce espressamente che deve rimanere ferma la gratuità del servizio e che dall’attuazione della riforma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La domanda diventa quindi sostanziale: quali margini avrà realmente il Governo per introdurre forme di maggiore tutela o riconoscimento economico senza superare questi due limiti?
Il tema è ancora più attuale se si considera che il rapporto tra Difesa e Croce Rossa prevede comunque finanziamenti pubblici destinati allo svolgimento delle funzioni ausiliarie.
Il 19 agosto 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il comunicato relativo al decreto con cui è stata approvata la convenzione 2026 tra Ministero della Difesa e Associazione della Croce Rossa Italiana, avente a oggetto la corresponsione di un contributo finanziario per lo svolgimento, da parte dei Corpi ausiliari, delle funzioni ausiliarie alle Forze Armate.
Si tratta di un finanziamento delle funzioni istituzionali e non va confuso con una retribuzione individuale degli appartenenti al Corpo. Il dato, tuttavia, mostra quanto sia articolato il sistema: l’attività ausiliaria è oggetto di un rapporto finanziario istituzionale tra Ministero della Difesa e CRI, mentre il servizio del singolo appartenente al Corpo resta fondato sul principio della gratuità.
Status, responsabilità e tutele: la questione resta aperta
Il Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana occupa una posizione peculiare nell’ordinamento.
È un Corpo ausiliario delle Forze Armate, ma non coincide con le Forze Armate. È composto da personale volontario in congedo, ma quando questo viene richiamato per l’attività ausiliaria è sottoposto alla disciplina e ai codici penali militari, assume la qualifica di pubblico ufficiale e porta sull’uniforme le stellette quale segno dello stato giuridico militare.
Può essere inserito nei dispositivi delle missioni internazionali italiane e comprende professionalità tecniche e sanitarie altamente qualificate. Allo stesso tempo, la legislazione continua a fondarne il servizio sul principio della gratuità, con conseguenze rilevanti anche sul piano della valorizzazione previdenziale del servizio volontario prestato in tempo di pace.
La riforma approvata nel 2026 dimostra che il legislatore stesso considera necessario aggiornare questo assetto. Ma la previsione di rivedere il trattamento economico mantenendo contemporaneamente la gratuità del servizio e la neutralità finanziaria lascia ancora aperti interrogativi importanti.
Se a un cittadino richiamato in servizio vengono richiesti status, disciplina, responsabilità e disponibilità propri di un militare, quali devono essere le corrispondenti tutele economiche, previdenziali e professionali?
Non è una questione che riguarda soltanto la Croce Rossa. È un tema più generale di equilibrio tra doveri connessi allo status militare e diritti riconosciuti a chi quei doveri è chiamato ad assumere.
La concreta attuazione della Legge n. 48/2026 dirà se la riforma riuscirà a trovare questo equilibrio.



