Il tema dell’amianto nei cantieri navali torna al centro dell’attenzione. A riaccendere il dibattito è la notizia del rimborso di 12,6 milioni di euro riconosciuto dall’INAIL a Fincantieri nell’ambito del Fondo per le vittime dell’amianto.
Dietro questa cifra ci sono sentenze, conciliazioni e, soprattutto, lavoratori colpiti da patologie asbesto-correlate e famiglie che hanno dovuto affrontarne le conseguenze. Per comprendere correttamente la portata della notizia, però, è necessario distinguere il rimborso relativo al 2023 dalle nuove regole approvate nel 2026.
Il rimborso riconosciuto a Fincantieri
Il 30 aprile 2026 l’INAIL ha liquidato a Fincantieri 12.660.041 euro a fronte di una richiesta superiore a 44 milioni di euro. Come emerso durante le audizioni della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro, la domanda presentata dalla società per l’annualità 2023 faceva riferimento a 59 sentenze esecutive e 99 verbali di conciliazione giudiziale.
Non si è trattato, quindi, di una somma versata direttamente in quella data ai lavoratori. Fincantieri aveva già corrisposto i risarcimenti stabiliti dalle sentenze o dagli accordi e ha successivamente chiesto al Fondo il rimborso di una parte degli importi sostenuti.
Questa distinzione è importante perché il Fondo può intervenire sia in favore dei lavoratori e dei loro eredi, quando non abbiano ancora ricevuto quanto dovuto, sia in favore delle società partecipate pubbliche che abbiano già pagato i risarcimenti e possiedano i requisiti previsti dalla legge.
Il Fondo vittime amianto istituito nel 2023
Il Fondo per le vittime dell’amianto non nasce con il provvedimento del luglio 2026. È stato istituito dall’articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2023 per intervenire in favore di lavoratori di società partecipate pubbliche che abbiano contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività prestata nei cantieri navali interessati dalla disciplina prevista dalla legge n. 257 del 1992.
La legge comprende anche coloro che abbiano lavorato presso gli stessi cantieri in esecuzione di appalti, subappalti o contratti di somministrazione. In caso di decesso, possono accedere alle prestazioni gli eredi individuati secondo le condizioni stabilite dalla normativa.
Possono inoltre presentare domanda le società partecipate pubbliche prive di manleve o garanzie pubbliche originarie, ma esclusivamente per ottenere il rimborso delle somme già versate sulla base di una sentenza esecutiva o di un verbale di conciliazione.
Per ogni vicenda può essere erogato un solo indennizzo: se il lavoratore o gli eredi hanno già ricevuto il risarcimento dalla società, non possono ottenere anche la prestazione del Fondo per lo stesso evento.
Il decreto 2026 sul Fondo vittime amianto
Il decreto interministeriale del 28 luglio 2026, pubblicato il 6 agosto dopo la registrazione della Corte dei conti, disciplina l’accesso alle prestazioni per le annualità 2024 e 2025. Per ciascuna annualità sono disponibili 20 milioni di euro.
La finestra straordinaria per la presentazione delle domande si è chiusa il 5 settembre 2026. Restano comunque valide le istanze già presentate per le stesse annualità sulla base del precedente decreto del 16 luglio 2024.
Per accedere al Fondo non è sufficiente dimostrare di avere lavorato in un cantiere navale. Occorrono il riconoscimento INAIL della patologia asbesto-correlata e una sentenza esecutiva o un verbale di conciliazione che individui il debitore, il beneficiario e la quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Gli importi degli indennizzi per lavoratori ed eredi
Per i lavoratori, la tabella allegata al decreto prevede indennizzi compresi tra 28.000 euro per un grado di menomazione fino al 20% e 260.000 euro per un grado compreso tra l’81% e il 100%.
Per gli eredi che abbiano promosso il giudizio dopo il decesso del lavoratore sono previste somme pari a 168.250 euro in presenza di un erede, 235.550 euro con due eredi e 329.770 euro con tre o più eredi. Se invece il lavoratore muore mentre è ancora pendente il giudizio da lui avviato, l’indennizzo viene determinato sulla base della tabella prevista per i lavoratori.
In ogni caso, l’importo erogato non può superare quanto riconosciuto nella sentenza o nella conciliazione. Se le risorse disponibili non sono sufficienti a soddisfare integralmente tutte le domande ammesse, gli indennizzi vengono ridotti proporzionalmente.
Una tutela che arriva dopo il danno
Il Fondo rappresenta uno strumento di ristoro, ma interviene quando la patologia si è già manifestata e dopo che il diritto al risarcimento è stato riconosciuto in sede giudiziale o conciliativa. Non può quindi sostituire la prevenzione, la sorveglianza sanitaria e la corretta ricostruzione delle esposizioni professionali.
Le malattie asbesto-correlate possono comparire a distanza di molti anni dall’esposizione. Per questo è essenziale conservare la documentazione relativa agli ambienti e alle attività di lavoro, garantire nel tempo adeguati controlli sanitari e fornire ai lavoratori e alle famiglie informazioni chiare sui percorsi di tutela disponibili.
La lezione dei cantieri navali
La vicenda Fincantieri mostra quanto possa essere lunga la distanza tra l’esposizione a un rischio professionale, la comparsa della malattia e il riconoscimento effettivo dei diritti. Dimostra anche che la tutela della salute deve accompagnare il lavoratore prima, durante e dopo la conclusione del rapporto di lavoro.
Il tema riguarda inevitabilmente anche chi ha operato in ambito militare, a bordo delle unità navali, negli arsenali e nelle infrastrutture della Difesa. Le condizioni e gli strumenti di tutela richiedono però un approfondimento specifico, affrontato nell’articolo dedicato all’amianto nella Marina Militare e alle tutele per il personale esposto.
La tutela deve precedere il risarcimento
Il rimborso riconosciuto a Fincantieri e il decreto relativo alle annualità 2024 e 2025 riportano l’attenzione su una responsabilità che non si esaurisce con l’erogazione di un indennizzo.
Prevenzione, tracciabilità delle esposizioni, sorveglianza sanitaria, riconoscimento delle patologie professionali e assistenza devono far parte di una strategia unitaria. Il risarcimento rimane necessario quando il danno si è prodotto, ma la tutela più efficace è quella che interviene prima che il lavoro presenti il conto sulla salute.



