Carriera militare e Legge 958/86: la situazione del “personale 958”

personale militare arruolato con la legge 958/86
Analisi delle conseguenze della Legge 958/86 e del D.Lgs. 196/95 sulla carriera del personale militare, con focus su penalizzazioni, ricorsi e soluzioni proposte. Un punto di riferimento per chi rientra tra gli ex 958.

Il personale militare arruolato ai sensi della Legge 958/86 (conosciuto come “personale 958”) ha vissuto una serie di modifiche significative nel corso degli anni, specialmente dopo l’introduzione del D.Lgs. 196/95. In questo articolo vedremo cosa implica l’arruolamento secondo la Legge 958/86, come la carriera del personale è stata influenzata nel tempo e le problematiche che hanno derivato dalla riforma delle carriere militari.

Chi sono i militari arruolati ai sensi della Legge 958/86

Il cosiddetto “personale 958” comprende i militari arruolati in ferma di leva prolungata, secondo quanto previsto dalla Legge 958/86, prima dell’11 giugno 1995.
Rientra in questa categoria anche chi si è arruolato a cavallo dell’entrata in vigore del D.Lgs. 196/95 e, entro sei mesi – ossia entro l’8 dicembre 1995 – ha scelto di applicarne integralmente le disposizioni, come previsto dall’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 196/95.
Di conseguenza, il personale arruolato dal 9 dicembre 1995 in poi non è più considerato “personale 958” ed è soggetto al riordino previsto dal D.Lgs. 196/95.

La progressione della carriera del “personale 958” prima della riforma

La Legge n. 958, approvata il 24 dicembre 1986, regolamentava il servizio militare di leva e la ferma di leva prolungata, prevedendo che i militari e i graduati in servizio di leva potessero, su richiesta, trasformare la loro ferma di leva in una ferma prolungata, biennale o triennale.

Questi ultimi potevano conseguire, previa valutazione di idoneità, i seguenti gradi o qualifiche:

  • comune di prima classe dopo il terzo mese dall’incorporazione;
  • sottocapo dopo il settimo mese, purché avessero trascorso almeno due mesi nel grado di comune di prima classe;
  • sergente di complemento dopo 14 mesi.

Entro il diciottesimo mese di servizio, sergenti e sottocapi in ferma prolungata potevano richiedere la commutazione della ferma biennale in triennale.

I sergenti di complemento, al trentaseiesimo mese, avevano la possibilità di essere trattenuti in servizio come sergenti in ferma volontaria o raffermati, in base ai posti disponibili in ciascuna Forza armata, e partecipare a un corso di qualificazione di sei mesi, previa domanda.

Al termine del corso, i militari potevano partecipare ai concorsi per l’ingresso nei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente, come previsto dalla legge 10 maggio 1983, n. 212.

Se il personale non risultava idoneo al conseguimento dei gradi o delle qualifiche, aveva la possibilità di richiedere di prolungare il servizio per un anno oltre il termine della ferma contratta.

Gli effetti della riforma: Il D.Lgs. 196/95 e le nuove opportunità di carriera

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 196/95, la carriera del personale militare arruolato ai sensi della Legge 958/86 ha subito modifiche significative. Il decreto ha introdotto nuovi percorsi per l’immissione nei ruoli permanenti di sergenti, marescialli e volontari di truppa, variabili in base alla posizione e all’anzianità di servizio maturata.

Ruolo dei Marescialli

I sergenti in ferma volontaria raffermati che, al 1° settembre 1995, avevano completato la ferma triennale sono stati immessi in servizio permanente.
Dopo tre anni e sei mesi dal reclutamento, ottenevano il grado di 2°C° (previa idoneità) e, successivamente, venivano promossi al grado di C°3^cl.
Il personale veniva infine inquadrato nel ruolo dei marescialli il giorno successivo alla promozione a C°3^cl. dell’ultimo sottufficiale arruolato secondo la Legge 10 maggio 1983, n. 212.

 Ruolo dei Sergenti

Potevano partecipare ai primi due concorsi utili per l’immissione nel ruolo dei sergenti:

  • i sergenti di complemento con almeno 24 mesi di servizio alla data dell’11 giugno 1995, in ferma triennale o quinquennale;
  • i sergenti in ferma volontaria o rafferma, sia di complemento che non, che avevano concluso la ferma biennale, triennale o quinquennale entro un anno dalla stessa data.

Tutti i candidati dovevano essere in possesso dell’idoneità psico-fisico-attitudinale al servizio permanente.

Ruolo Volontari di Truppa in servizio permanente (attuale ruolo Graduati)

Potevano accedere ai primi tre concorsi utili per il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente:

  • i sergenti di complemento in ferma triennale o quinquennale;
  • i graduati di truppa con la stessa anzianità di ferma, sia in servizio che in congedo da non oltre un anno alla data di entrata in vigore del decreto.

La partecipazione era subordinata a due condizioni: aver completato almeno due anni di ferma e rinunciare al grado posseduto per essere ammessi a un ruolo inferiore.

Militari di Truppa in ferma volontaria

I sergenti, graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata (Legge 958/86) o in ferma breve (Legge 537/93), in servizio da meno di due anni all’11 giugno 1995, avevano la possibilità – entro sei mesi – di presentare domanda per l’applicazione integrale del D.Lgs. 196/95.

Questa scelta comportava:

  • la proroga automatica di un anno della ferma contratta (per i militari in ferma biennale);
  • l’inquadramento nei volontari in ferma breve;
  • il mantenimento del grado eventualmente già acquisito, se superiore;
  • la possibilità di partecipare al concorso per l’immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.

Le penalizzazioni e disparità post-riforma: perché il personale 958 è stato penalizzato?

L’applicazione del D.Lgs. 196/95 ha generato profonde disuguaglianze tra i militari arruolati ai sensi della Legge 958/86, determinando percorsi di carriera differenti basati esclusivamente sull’anzianità di servizio alla data del riordino. Questo criterio, privo di valutazioni meritocratiche, ha causato trattamenti fortemente discriminatori.

I più fortunati, ovvero coloro che al 1° settembre 1995 avevano completato la ferma triennale, sono stati automaticamente tutelati e trasferiti nel neocostituito ruolo Marescialli, senza alcuna selezione o concorso. È stato così loro garantito il percorso di carriera già previsto dalla Legge 958/86, incluso il passaggio in servizio permanente.

Al contrario, il resto del personale arruolato con la stessa normativa ha subito penalizzazioni sostanziali:

  • Esclusione dal corso di qualificazione di sei mesi, previsto originariamente dalla Legge 958/86, che consentiva l’accesso ai concorsi per i ruoli dei sottufficiali in servizio permanente secondo la Legge 10 maggio 1983, n. 212. Questa esclusione ha bloccato ogni possibilità di avanzare fino al grado apicale dei marescialli.
  • Accesso limitato ai concorsi per sergenti: solo i sergenti di complemento con almeno 24 mesi di servizio alla data dell’11 giugno 1995, o quelli in ferma volontaria/rafferma che avevano terminato la ferma da non oltre un anno, hanno potuto partecipare – su domanda – ai primi due concorsi utili per il ruolo dei sergenti.
  • Retrocessione di grado per i volontari di truppa: i sergenti di complemento e i graduati in ferma triennale o quinquennale, in servizio o congedati da non più di un anno alla data di entrata in vigore del decreto, hanno potuto concorrere solo per i ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, ma a condizione di rinunciare al grado posseduto – subendo così una degradazione per accedere a un ruolo inferiore.
  • Opzione vincolata per chi aveva meno di due anni di servizio: anche i militari in ferma di leva prolungata in servizio da meno di due anni all’11 giugno 1995 potevano, entro sei mesi, chiedere l’applicazione integrale del D.Lgs. 196/95. Tuttavia, la loro unica possibilità era partecipare al concorso per il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, mantenendo eventualmente il grado più elevato già acquisito.

Possibili soluzioni per il personale ex 958

Molti militari penalizzati dall’assenza di una progressione di carriera naturale verso il ruolo Marescialli, prevista dalla Legge 958/86, hanno cercato tutela legale tramite ricorsi collettivi. Alcuni di questi sono rimasti bloccati per anni presso il T.A.R., con sentenze che non hanno mai sanato le sperequazioni subite.

Nel 2017, il Ministero della Difesa ha deciso di intervenire con un riordino delle carriere, anche su pressione dei CO.CE.R., per evitare ulteriori ricorsi e possibili conseguenze economiche per lo Stato.

Il concorso straordinario del 2018

Nel dicembre 2018 il Decreto n. 31/1D ha istituito per le tre Forze Armate un concorso interno straordinario per titoli ed esami rivolto esclusivamente al personale “ex 958”.

Potevano partecipare al concorso i militari arruolati ai sensi della Legge 958 (e successive modificazioni) che fossero già transitati in servizio permanente nei primi due concorsi utili per l’immissione nel ruolo Sergenti, oppure nei primi tre concorsi utili per il ruolo dei Volontari in Servizio Permanente, secondo quanto previsto dall’articolo 35, comma 2, e dall’articolo 36 del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

In base agli esiti del concorso, furono create due distinte aliquote: una riservata al personale proveniente dal ruolo Sergenti, promosso al grado di Capo di 3ª classe con anzianità 1° gennaio 2018; l’altra, destinata al personale proveniente dal ruolo Graduati, promosso allo stesso grado ma con un’anzianità inferiore di sei mesi.

Nonostante il carattere “riparatore” dell’iniziativa, il concorso non ha risolto le disuguaglianze di fondo, né in termini di carriera né sotto il profilo economico e morale. I partecipanti, infatti, hanno avuto percorsi professionali molto più limitati rispetto ai colleghi transitati “ope legis” nel ruolo Marescialli nel 1996, molti dei quali oggi ricoprono gradi apicali.

La situazione attuale

Oggi, circa 900 militari ex 958 sono entrati nel ruolo dei Marescialli grazie al concorso del 2018. Tuttavia, a pochi anni dalla pensione, non hanno ancora raggiunto il grado apicale, e questo ha ripercussioni dirette sul calcolo della pensione e della buonuscita.

A causa dei tempi minimi richiesti tra un grado e l’altro, non è possibile recuperare gli anni persi e ottenere il grado superiore che sarebbe stato raggiunto se nel 1995 fossero stati trasferiti direttamente in servizio permanente.

Inoltre, emergono nuove disparità rispetto ai marescialli dei ruoli normali e di complemento che, vincitori del concorso interno del 2000, oggi sono primi marescialli o in procinto di diventare luogotenenti.

Un’ulteriore criticità riguarda i militari passati di ruolo che, non raggiungendo il grado apicale, non possono usufruire dei 6 scatti sul TFS in caso di uscita anticipata dal servizio.

Due soluzioni possibili

Per sanare questa situazione, la soluzione più diretta sarebbe permettere al personale ex 958 di raggiungere il grado apicale. In alternativa, è possibile ipotizzare due strade:

Nuovo Concorso Straordinario per il grado di Luogotenente

Un’iniziativa simile a quella del 2018, destinata ad attribuire il grado di luogotenente agli aventi diritto. Ai vincitori verrebbero garantiti un nuovo parametro stipendiale e il recupero dell’indennità operativa, oggi bloccata e senza ulteriori scatti fino al congedo.

Assegno Speciale Riassorbibile

Un’indennità economica riassorbibile potrebbe rappresentare una soluzione alternativa, pensata per compensare il divario tra il grado attualmente posseduto e quello apicale del ruolo marescialli. Tale misura fungerebbe da incentivo al raggiungimento dell’età pensionabile e potrebbe essere estesa anche a quei militari ex 958 che, per scelta personale, non hanno partecipato al concorso straordinario del 2018, ritenendo quella procedura inadeguata a sanare le disparità subite.

Il ruolo di SIM Marina nella vicenda

SIM Marina si sta facendo portavoce delle problematiche del personale ex 958, cercando di trovare soluzioni concrete per migliorare la situazione. L’associazione continua a lavorare affinché vengano risolte le disuguaglianze e le difficoltà che affliggono il personale arruolato ai sensi della Legge 958/86.

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