La sicurezza sui luoghi di lavoro è un tema fondamentale anche in ambito militare, dove le esigenze operative si intrecciano con l’obbligo di tutela della salute del personale. Il SIM Marina, fin dalla sua fondazione, ha dato massima priorità alla tutela del personale, con una particolare attenzione alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Questa sensibilità si è concretizzata con la creazione del TEAM 81/08, un gruppo di lavoro dedicato a fornire consulenza su tutte le questioni legate alla sicurezza e, in particolare, all’applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza). Questo decreto, frutto di un’evoluzione normativa che si è sviluppata nel corso del tempo, disciplina la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Il Decreto Legislativo 81/08 e l’ambito militare
L’articolo 3, comma 2, del Decreto 81/08 prevede che le norme in materia di sicurezza vengano applicate considerando le esigenze operative e organizzative delle Forze Armate. In particolare, il decreto evidenzia le “effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle FF.AA.”.
Tali “particolari esigenze” e “peculiarità organizzative” riguardano la salvaguardia della capacità operativa e della prontezza delle Forze Armate, sia in territorio nazionale che all’estero, come specificato dall’articolo 245 del DPR 90 del 15 marzo 2010 (Testo Unico dell’Ordinamento Militare). Questo approccio differenzia l’ambito militare dal contesto civile, dove il profitto rappresenta una priorità, poiché lo strumento militare deve garantire la permanente disponibilità di strutture di comando e controllo per la difesa del territorio nazionale. Tuttavia, anche il settore militare è soggetto alle norme vigenti in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e igiene del lavoro, oltre che al rispetto dell’integrità ambientale.
Le figure principali nella sicurezza in ambito militare
La gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro prevede due linee di azione. La prima, comunemente denominata come linea operativa è composta dal datore di lavoro, dal dirigente, dal preposto e dal lavoratore. La seconda, detta in gergo linea tecnico-consultiva è invece formata dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), dagli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), dal medico competente e dal Rappresentante Militare dei Lavoratori per la Sicurezza (RLMS).
Il Datore di Lavoro
Il Decreto Legislativo 81/08 identifica il datore di lavoro come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore. In ambito militare, questa figura presenta alcune peculiarità. L’articolo 246, comma 1, del TUOM attribuisce le funzioni di datore di lavoro ai titolari che, pur non avendo qualifica dirigenziale, siano preposti “a un comando o ufficio avente autonomia gestionale e dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa”.
Tuttavia, i commi successivi dello stesso articolo, in via derogatoria, ampliano il concetto di debitore di sicurezza, includendo anche coloro che sono privi di autonomia di spesa. Questo estende la responsabilità datoriale a una serie di soggetti non previsti originariamente dall’81/08.
La mancanza di autonomia di spesa rappresenta un punto critico per l’organizzazione militare. La capacità di mitigare i rischi, infatti, rimane subordinata alla disponibilità dei fondi, che spesso non vengono erogati in modo puntuale dagli enti preposti. Questo limite costituisce un vero e proprio tallone d’Achille per il sistema di sicurezza in ambito militare.
Il Dirigente e il Dirigente Delegato
Secondo il Decreto Legislativo 81/08, il dirigente è colui che, in virtù delle sue competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico, attua le direttive del datore di lavoro. Le sue principali responsabilità includono l’organizzazione e la vigilanza sull’attività lavorativa.
In ambito militare, il dirigente è individuato tra i lavoratori, militari o civili, che, pur non possedendo una qualifica dirigenziale, gestiscono unità organizzative con rilevanza interna o esterna dell’Amministrazione della Difesa (A.D.). Questi soggetti, in virtù delle competenze professionali e dei poteri loro attribuiti, hanno il compito di attuare le direttive del datore di lavoro, organizzare l’attività lavorativa e vigilare sul suo svolgimento. Questo ruolo è definito nell’articolo 247, comma 1, lettera a), del Testo Unico dell’Ordinamento Militare (TUOM).
Il Preposto
Il preposto è la persona che, in ragione delle proprie competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali attribuiti, sovrintende all’attività lavorativa, garantendo l’attuazione delle direttive ricevute. Il suo compito consiste nel controllare la corretta esecuzione delle attività da parte dei lavoratori e nell’assicurare il rispetto delle direttive attraverso un potere di iniziativa.
In ambito militare, il preposto è individuato tra i lavoratori, sia militari che civili, che possiedono le competenze professionali richieste e operano nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali conferiti. Questa figura è fondamentale per garantire la sicurezza operativa e l’attuazione delle direttive all’interno delle strutture militari, come previsto dal Decreto Legislativo 81/08.
Il Lavoratore
Il lavoratore, ai sensi del Decreto Legislativo 81/08, è definito come qualsiasi persona che svolga attività lavorativa all’interno di un’organizzazione, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Questa definizione include sia chi opera con retribuzione sia chi lo fa senza, anche solo per apprendere un mestiere, un’arte o una professione.
In ambito militare, il lavoratore coincide con il personale militare e civile che svolge attività lavorative, come specificato nell’articolo 253, comma 1, del Testo Unico dell’Ordinamento Militare (TUOM).
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
La normativa impone al datore di lavoro di dotarsi di un collaboratore, o anche più di uno, in possesso di specifiche capacità professionali. Questa scelta ricade interamente sotto la responsabilità del datore di lavoro, configurandosi come culpa in eligendo, e deve avvenire nel pieno rispetto dei requisiti di legge. Tale responsabilità, per sua natura, non può essere delegata ad altri.
Il RSPP è quindi legato al datore di lavoro da un rapporto di fiducia, che, in determinati contesti operativi, può trovarsi in contrasto con la catena di comando. Questo può verificarsi, ad esempio, quando le indicazioni fornite dal force provider – l’ente incaricato di selezionare e approntare i militari destinati ai contingenti all’estero – non coincidono con le esigenze del responsabile della sicurezza.
L’incarico di RSPP, infatti, non è di natura burocratica, bensì fiduciaria. La persona scelta deve essere non solo valida e competente, ma anche in grado di contribuire a far diminuire il numero degli infortuni, aumentare la motivazione del personale coinvolto nel circuito virtuoso della sicurezza, stimolare il rispetto delle norme e procedure nonché limitare il rischio di sanzioni da parte degli organi di vigilanza.
Il Medico Competente
Il Decreto Legislativo 81/08 ha istituito la figura del medico competente, una figura professionale di grande importanza che opera in piena autonomia, come stabilito dall’articolo 257, comma 1, del Testo Unico dell’Ordinamento Militare (TUOM).
Il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare il medico competente [2] con il compito di supportarlo nella valutazione dei rischi durante la redazione e la revisione periodica del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Inoltre, si occupa della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi residui per la salute, contribuendo alla prevenzione di malattie professionali e al benessere del personale.
Il Rappresentante Militare dei Lavoratori per la Sicurezza (RLMS)
In ambito difesa, esistono due tipologie di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): i RLS civili e i RLS militari, come stabilito dall’articolo 250, comma 1, del TUOM.
I RLS civili vengono eletti o designati secondo le modalità previste dall’articolo 47 del Decreto Legislativo 81/08, nel rispetto degli accordi collettivi nazionali e dell’Agenzia per la rappresentanza delle amministrazioni nel pubblico impiego.
I RLS militari, invece, sono designati dal datore di lavoro su proposta dei sindacati.
Il SIM Marina riveste un ruolo fondamentale nella gestione di questo tema, soprattutto alla luce della nuova direttiva contenuta nel D.P.R. 4 settembre 2024, n. 140. Questa direttiva stabilisce che il sindacato deve fornire i nominativi dei Rappresentanti Militari dei Lavoratori per la Sicurezza (RLMS) a tutti i omandi, garantendo il rispetto delle norme nei tempi e nei modi previsti.
L’impegno del SIM Marina nella sicurezza
Il SIM Marina ritiene che la formazione e la selezione dei Rappresentanti Militare dei Lavoratori per la Sicurezza siano essenziali per accrescere la conoscenza delle normative, tutelare i diritti del personale e identificare eventuali situazioni critiche all’interno dei comandi. A tal fine, sono già stati avviati percorsi di selezione e saranno presto organizzati corsi di formazione per i RLMS designati al fine di approfondire e migliorare il contributo nell’ambito dell’organizzazione alla sicurezza.